Associazione a delinquere finalizzata alla rapina di un negozio di patatine fritte; applicazione del diritto penale degli adulti ex articolo 495(4) Codice di procedura penale
La Corte ritiene che sia stata stabilita la cooperazione sufficientemente stretta e consapevole tra l'imputato e il coimputato, necessaria per la co-perpetrazione. Sebbene non si possa parlare di un'esecuzione congiunta della rapina in sé, il contributo degli imputati alle accuse è, secondo la corte, di un peso tale da poter essere considerato una co-perpetrazione. Pertanto, la Corte considera provata la co-petizione accusata.
L'articolo 495, paragrafo 4, del Codice di procedura penale consente alla camera multipla, di cui fa parte il giudice dei minori, di prendere conoscenza di fatti precedenti e successivi al compimento del 18° anno di età dell'imputato. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il tribunale deve poi operare una scelta in merito al sistema sanzionatorio applicabile. La regola principale è che il giudizio si svolge secondo il sistema sanzionatorio degli adulti.
Tuttavia, il tribunale può decidere di applicare le sanzioni minorili per i giovani adulti con l'applicazione dell'articolo 77c del Codice Penale, se si trovano motivi per farlo nella personalità dell'imputato o nelle circostanze in cui sono stati commessi i reati. Dalla consultazione con il servizio di probation minorile competente e dalla considerazione del quadro di ponderazione della giustizia penale per gli adolescenti (ASR) è emerso che non vi è più alcuna indicazione per l'applicazione del sistema di giustizia penale per gli adolescenti.