CORTE DI GIUSTIZIA DI MAASTRICHT
Settore Diritto penale
Numero dell'accusa: 03/550823-09
Numero di ricorso: 10/468
Ordinanza del Tribunale distrettuale di Maastricht, giudice unico in materia penale, sull'obiezione ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'esame del DNA dei condannati:
(Imputato), nato a (luogo di nascita) il (data di nascita) 1995
(Imputata) ha eletto domicilio in questa causa a Maastricht, presso l'ufficio del suo avvocato S. Weening.
1. Lo svolgimento del procedimento
L'atto di appello è stato ricevuto nella cancelleria del tribunale il 21 luglio 2010. (Imputato) è stato citato a comparire all'udienza del 5 novembre 2010. In tale data, la Corte ha ascoltato (l'imputato), il suo legale, l'avvocato Weening, e il pubblico ministero in camera di consiglio. La sentenza è stata fissata per oggi.
2. I fatti
Con sentenza dell'11 marzo 2010, (l'imputato) è stato condannato dal tribunale per i minorenni di Maastricht a, in sintesi, lavori socialmente utili per 40 ore o, in subordine, a 20 giorni di reclusione sospesa con un periodo di prova di due anni per aver commesso apertamente atti di violenza contro persone in associazione.
Su ordine del pubblico ministero di Maastricht, il 7 luglio 2010 è stato prelevato del materiale cellulare da (imputata) al fine di determinare ed elaborare il suo profilo DNA nella banca nazionale del DNA.
3. Il contenuto dell'obiezione
L'obiezione si oppone alla determinazione e all'elaborazione del profilo del DNA del (sospettato) nella banca nazionale del DNA.
4. La valutazione
4.1. Il tribunale è competente a trattare la presente domanda, che è stata presentata in tempo utile, in quanto la condanna di (convenuto) che ha portato alla raccolta di materiale cellulare è stata emessa da questo tribunale in prima istanza.
4.2. L'avvocato invoca la clausola di eccezione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione.
Legge sul test del DNA delle persone condannate, di seguito denominata Legge, e stabilisce che la determinazione e il
elaborare il profilo del DNA, date le particolari circostanze del reato
commesso, l'esiguità della pena comminata dal tribunale dei minori e l'assenza di
rischio di recidiva, non è in linea con il senso e lo scopo della legge.
Su questa base, la (convenuta) ritiene che la sua obiezione debba essere accolta e che il tribunale debba ordinare che il suo materiale cellulare raccolto il 7 luglio 2010 sia
distrutto.
4.3. Il pubblico ministero ha espresso il suo parere sul presente appello a
per iscritto, il cui contenuto è allegato alla presente decisione e che si riporta di seguito.
deve essere considerato intercalare.
4.4.1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge, il materiale cellulare viene prelevato da una persona condannata e il suo profilo DNA viene determinato su ordine del pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado. Secondo questo articolo, è necessario che si tratti di una condanna per un reato come definito nell'articolo 67(1) del Codice di procedura penale. Poiché (l'imputato) è stato condannato per la violazione dell'articolo 141 del codice penale e questa sezione della legge rientra nell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del codice di procedura penale, si può ritenere che (l'imputato) rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge.
4.4.2. Si tratta di stabilire se (il convenuto) possa proficuamente fare affidamento sulla clausola di eccezione di
sezione 2 dell'Atto può invocare, ovvero se sia ragionevole presumere che la determinazione
e l'elaborazione del profilo del DNA, data la natura del crimine o la particolare
circostanze in cui è stato commesso il reato, non potrà essere significativo per
la prevenzione, l'individuazione, l'azione penale e il processo per i reati del
detenuto.
Secondo la cronologia legislativa, il criterio della "natura del crimine" si riferisce a crimini in cui il test del DNA non può contribuire all'individuazione. Non è il caso di questo caso. Il criterio "circostanze particolari in cui il crimine è stato commesso" si riferisce alla persona del condannato. Poiché (l'imputato) non è entrato precedentemente in contatto con la polizia e/o le autorità giudiziarie, non è indicata un'ulteriore interferenza da parte del Child Care and Protection Board, secondo il rapporto del Consiglio del 14 gennaio 2010, e (l'imputato) non è entrato nuovamente in contatto con la polizia e/o le autorità giudiziarie dopo il reato accertato; il tribunale ha inoltre tenuto conto del fatto che (l'imputato) ha dichiarato in udienza che non ci sono più problemi a scuola, che trova sostegno nella relazione del consiglio, che sottolinea la natura una tantum del deragliamento dell'(imputato), la corte ritiene che in questo caso vi siano circostanze speciali che giustificano l'invocazione della clausola di eccezione.
4.4.3. Il ricorso dovrebbe essere accolto e il tribunale ordinerà all'agente di
ordinare alla magistratura di garantire l'immediata distruzione del materiale cellulare (dell'indagato).
5. Decisione
Dichiara fondata l'obiezione e ordina al pubblico ministero di garantire l'immediata distruzione del materiale cellulare (dell'imputato).
Questa decisione è stata emessa da R.P.J. Quaedackers, giudice, in presenza di L. Berkers, cancelliere, e pronunciata in pubblica udienza il 19 novembre 2010.